Recupero crediti in Germania

Il Vostro avvocato in Germania per recupero crediti

Il recupero di crediti in Germania è un’attività complessa, che richiede competenze specifiche e azioni tempestive.
Per questo motivo, se la vostra azienda è alle prese con un debitore tedesco insolvente, il consiglio è di rivolgersi a uno studio legale internazionale qualificato ed esperto.
Il nostro approccio è il risultato di vent’anni di esperienza nel campo del recupero crediti transnazionali, ma soprattutto di una profonda conoscenza del diritto tedesco.
Il nostro team di avvocati italiani e tedeschi è in grado di gestire l’intero processo di recupero, dal contatto iniziale con il debitore fino alle procedure legali.
L’obiettivo primario è quello di garantire il pagamento completo, il più rapidamente possibile, senza pregiudicare i rapporti con il cliente.

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Studio PRA è il partner ideale per le aziende italiane che operano in Germania e sono alle prese con crediti insoluti.
Con le nostre sedi in Italia e in Germania, e una rete consolidata di partners locali, il nostro studio legale può tutelare gli interessi della tua azienda in Germania nel modo più diretto ed efficace.
Il nostro team di avvocati parla fluentemente il tedesco e ha una vasta conoscenza con le leggi, le norme vigenti e le consuetudini in Germania.

 

 Credito insoluto in Germania: il nostro approccio

 

    • Prima di procedere, valutiamo attentamente insieme a Voi le prospettive e le effettive possibilità di recupero del Vostro credito, fornendo senza impegno una analisi dei rischi, dei costi e dei benefici delle attività che andiamo a intraprendere.

 

    • Soltanto dopo e a condizione che questa prima valutazione si concluda con esito positivo, Vi proponiamo il nostro servizio di recupero, indicando al contempo in anticipo e con precisione i relativi costi da sostenere.

 

    • Diffidate da chi vi fornisce un listino standard e predeterminato. Ogni pratica di recupero crediti è diversa dall’altra e diverse quindi saranno le attività preliminari da compiere, la strategia da seguire e le azioni da intraprendere.

 

    • Generalmente però, per il recupero di crediti in Germania, in un primo momento il cliente anticipa soltanto le spese vive, mentre gli onorari relativi ai nostri servizi e alle nostre attività saranno, in parte, commisurati anche all’effettivo importo recuperato.

 

  • Il Vostro interesse diventa anche il nostro interesse!

 

Indice 

Determinazione della legge applicabile e tribunale competente

Il recupero crediti stragiudiziale in Germania

La prescrizione del credito nel diritto tedesco

Il recupero crediti giudiziale

Il decreto ingiuntivo in Germania

La causa ordinaria in Germania

Il decreto ingiuntivo europeo

La procedura europea di recupero crediti di modesta entità

L’esecuzione forzata in Germania

 

Determinazione della legge applicabile e tribunale competente

Quale legge si applica e a quale tribunale occorre eventualmente rivolgersi? 

Innanzitutto, prima di avviare un’azione per risolvere una controversia e procedere al recupero del credito, bisogna analizzare i principi del diritto internazionale, individuare il giudice competente al quale rivolgersi e capire quale sia il diritto applicabile al caso in questione.

Le risposte a queste domande sono di notevole importanza, in quanto, è molto probabile che il recupero di un medesimo tipo di in due Paesi diversi possa avere delle modalità, delle tempistiche e delle procedure completamente diverse.

Generalmente, il Tribunale competente viene individuato all’interno dei termini e nelle condizioni generali di un contratto con un’apposita clausola chiamata “Foro competente”. Questa clausola viene inserita proprio nell’eventualità in cui vi fosse una controversia tra le parti e non riguarda solamente il recupero del credito ma la totalità del contratto.

Nel caso invece che non venga inserita tale clausola, il Tribunale competente in materia civile e commerciale tra soggetti situati in Paesi diversi dell’Unione Europea, viene individuato attraverso la disciplina del Regolamento UE n. 1215/2012.  Il Regolamento prevede che quando si è in assenza della clausola sopra citata in merito al foro competente, la giurisdizione ed il Tribunale competente saranno determinati sulla base di due principi.

L’art.4 del Regolamento sancisce il principio generale del foro del convenuto, il quale prevede che le persone domiciliate in uno Stato membro vengano convenute davanti ai giudici dello stesso Stato.

L’art.7 del Regolamento sancisce il principio dell’esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, il quale prevede la giurisdizione del luogo di esecuzione, precisando che è “il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati”.

Per quanto concerne la legge applicabile, sia il diritto italiano, sia il diritto tedesco riconoscono la possibilità alle parti del contratto di individuare liberamente la legge applicabile. Quando le parti del contratto non scelgono la legge applicabile, allora il contratto sarà regolato dal Regolamento CE n. 593/2008. Secondo tale Regolamento, vige sempre il principio secondo il quale, in mancanza di scelta della legge delle parti, si applica la legge del Paese dove non si svolge la prestazione pecuniaria.

Inoltre, se non si applicano le regole individuate all’art. 4 del Regolamento, si fa ricorso al criterio della residenza della parte che deve effettuare la prestazione, oppure ancora che si faccia riferimento alla legge del Paese con il quale il contratto presenti il collegamento stretto.

 

Il recupero crediti stragiudiziale in Germania

Come si procede alla diffida e alla messa in mora del debitore tedesco?

Quando vi è la necessità di recuperare un credito in Germania, è consigliabile provare un ultimo tentativo stragiudiziale per risolvere la questione in maniera semplificata attraverso la diffida da parte di un avvocato in Germania, prima di procedere per la via giudiziale e quindi rivolgersi al giudice.

Quando si è nell’ipotesi in cui un soggetto italiano debba riscuotere un credito in Germania, è opportuno individuare un avvocato italo-tedesco. Questo non solo per semplificare le comunicazioni con l’avvocato, ma soprattutto perché tutta la documentazione necessaria per esercitare il diritto di credito verrà svolta dallo stesso in entrambe le lingue, senza avere successivamente la necessità di rivolgersi ad un ulteriore avvocato.

Tale documentazione permetterà al debitore di comprendere a pieno lo stato di messa in mora e soprattutto di percepire il reale pericolo di dover affrontare una causa in Germania.

Ciò che avviene nella fase stragiudiziale, è la notifica della messa in mora al debitore, indicando appunto la richiesta di pagamento del credito, con la quale si notifica inoltre l’intenzione di procedere successivamente in via giudiziale attraverso l’avvocato a seguito del mancato pagamento o di una mancata risposta.

Gli obiettivi della notifica di messa in mora del debitore sono molteplici, innanzitutto, dal momento della notifica, maturano gli interessi legali ed inoltre il debitore diverrà responsabile anche delle eventuali conseguenze del suo inadempimento.

Il BGB, il codice civile tedesco, prevede che “se il debitore non adempie su intimazione del creditore, avvenuta una volta scaduti i termini, allora il debitore cade in mora per effetto di questa intimazione”. Va precisato che se per l’adempimento della prestazione è indicato un giorno preciso, il debitore cade in mora senza intimazione se non adempie entro il termine indicato.

Per esperienza, una buona parte dei soggetti inadempienti paga il proprio debito dopo aver ricevuto la lettera di sollecito del pagamento da parte nostra, questo proprio per evitare la possibilità concreta di dover affrontare una causa.

In linea di massima è sempre preferibile risolvere la controversia nella modalità più pacifica possibile, magari per non andare ad intaccare rapporto commerciali o lavorativi che durano nel tempo. Ciò può avvenire anche attraverso la proposta di ristrutturazione del debito come, per esempio, la rateizzazione dello stesso.

La rateizzazione rappresenta lo strumento idoneo al soddisfacimento delle proprie pretese quando il debitore si trova in uno stato di mancanza di liquidità e attraverso la rateizzazione sarà in grado di provvedere ai pagamenti dovuti.

La prescrizione del credito nel diritto tedesco

In quanto tempo si prescrive un credito in Germania?

È molto importante controllare quando matura la prescrizione per l’esercizio di un proprio diritto, in quanto una volta terminato il periodo di prescrizione il diritto di credito “scade” e non sarà più possibile rivolgersi al tribunale competente per esercitarlo ed ottenere il pagamento.

Va precisato che in Germania la prescrizione per i crediti commerciali è di 3 anni. Tale termine inizia a decorrere alla fine dell’anno in cui il credito è sorto, in Italia invece il termine di prescrizione ordinario è di 10 anni e decorre da giorno esatto in cui può essere fatto valere.

Come detto, la prescrizione orinaria in Germania è di 3 anni, tuttavia vi sono una serie di casistiche che il BGB, il codice civile tedesco, regola direttamente e che prevedono termini diversi. Per esempio, i diritti di garanzia derivanti da un contratto d’acquisto si prescrivono nel termine di 2 anni, nel caso invece di un contratto di costruzione il termine è di 5 anni.

Vi sono poi le richieste di risarcimento danni per lesioni corporali e i crediti che derivano da titolo (ad esempio da una sentenza) il cui il termine di prescrizione è di 30 anni.

Sono diversi anche i mezzi di sospensione della prescrizione, per esempio in Italia basterebbe mandare una pec (posta eletteonica certificata), in Germania è necessario intraprendere un procedimento giudiziale e rimangono senza effetti sospensivi qualsiasi lettera o richiesta di pagamento.

L’interruzione e la sospensione della prescrizione

A seguito di un evento interruttivo il termine di prescrizione inizia a decorrere da capo. In caso di sospensione, invece, il termine si blocca per un certo lasso di tempo ma ricomincia a decorrere subito dopo. Quindi, in quest’ultimo caso, il termine di prescrizione complessivo si allunga del periodo in cui è rimasto sospeso.

Nell’ordinamento tedesco costituisce evento sospensivo, ad esempio, la trattativa con il debitore mentre restano prive di effetto (interruttivo o sospensivo) la diffida scritta e la richiesta di pagamento (diversamente da quanto previsto nell’ordinamento italiano). L’interruzione, per la legge tedesca, si ha solo in caso di un riconoscimento espresso da parte del debitore, oppure in caso di avvio di un procedimento giudiziale. Questo, come accennato, deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo.

 

Il recupero crediti giudiziale

Quali sono le azioni giudiziarie da intraprendere a tutela del credito in Germania?

Prima di avviare azioni legali contro un cliente tedesco, occorre valutare quale sia la strada migliore da seguire. Astrattamente potrebbero venire in considerazione le seguenti opzioni:

  • un procedimento monitorio in Germania
  • una causa ordinaria in Germania
  • un decreto ingiuntivo o una causa ordinaria in Italia
  • un decreto ingiuntivo europeo
  • La procedura europea di recupero crediti di modesta entità

Ogni azione presenta vantaggi e svantaggi che di seguito analizzeremo. In ogni caso, non possibile dare soluzioni di carattere generale. La decisione va sempre presa con riferimento alle peculiarità ed alle opportunità che presenta e offre il singolo caso concreto.

 

Decreto Ingiuntivo in Germania

Come ottenere un decreto ingiuntivo tedesco?

La disciplina del procedimento monitorio in Germania è contenuta e regolamentata nei §§ 688 ss. del ZPO (Codice di Procedura Civile).

Il procedimento monitorio in Germania, o decreto ingiuntivo, si caratterizza per una divisione in due fasi. Nella prima fase il procedimento si conclude con l’emissione del decreto ingiuntivo, invece, nella seconda fase, il procedimento si conclude con l’emissione del decreto esecutivo.

Nei confronti dei debitori in arretrato con i pagamenti, è opportuno avviare una procedura monitoria, al fine di recuperare il proprio credito in denaro. La procedura prevede l’invio di un modulo, cosiddetto Mahnbescheid, alla Pretura che deve contenere:

  • le parti del contratto o del rapport;
  • il titolo del credito;
  • l’ammontare della somma e degli interessi dovuti.

Successivamente sarà poi la Pretura che notificherà il modulo al debitore insieme all’avvertenza che, a seguito di un ulteriore inadempimento, oppure di una mancata opposizione entro due settimane dal ricevimento della stessa, verrà emesso un titolo esecutivo a favore del creditore.

In questo caso abbiamo due ipotesi, nell’ipotesi in cui il debitore facesse opposizione entro 14 giorni, il procedimento monitorio si trasformerebbe in una causa ordinaria in contraddittorio; nell’ipotesi invece in cui il debitore restasse inadempiente e non facesse opposizione, sarà premura del creditore proseguire nel procedimento e chiederà alla Pretura di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo.

Una volta ottenuto il decreto di esecutorietà, il creditore potrà scegliere se notificare il decreto al debitore tramite la Pretura, oppure tramite l’ufficiale giudiziario.

Dobbiamo precisare che, per ammettere il decreto ingiuntivo, sono necessari gli specifici requisiti previsti dai §§ 688 e 690 ZPO:

  • il credito vantato dal ricorrente deve essere di natura monetaria e deve essere certo e determinato (ciò vuol dire che possono essere prese in considerazione solo le somme in denaro e non anche le obbligazioni di fare o non fare);
  • il credito non deve dipendere da una prestazione da parte del ricorrente che ancora non è stata eseguita (questo deve essere espressamente confermato dal ricorrente);
  • le parti ed i legali rappresentanti devono essere indicati nella domanda di ingiunzione;
  • la domanda deve contenere l’indicazione della pretura competente;
  • la domanda deve contenere l’indicazione specifica del credito (o dei crediti) e della sua (loro) causa.

Il ricorso per decreto ingiuntivo va presentato all’Amtsgericht (Pretura) del foro del ricorrente (questo, per la persona fisica, corrisponde al luogo di residenza, per le presone giuridiche si fa riferimento alla sede legale). In ogni regione (“Bundesland”) della Germania, le procedure di ingiunzione di pagamento sono centralizzate presso un solo Amtsgericht (Pretura). Ad esempio, per tutta la Baviera è competente l’Amtsgericht di Coburg, per il Baden Württemberg quello di Stoccarda e, nel caso di un ricorrente senza residenza o domicilio in Germania (ad esempio un soggetto con residenza o sede in Italia), la pretura Berlino – Wedding.

 

La causa ordinaria in Germania (il Kalgeverfahren)

Come funziona il procedimento civile ordinario nell’ordinamento tedesco?

La scelta di proporre una causa ordinaria, piuttosto che richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo, potrebbe apparire preferibile, ad esempio, nel caso in cui si agisca per recuperare l’importo relativo ad una fattura che è stata contestata.

In questo caso appare preferibile, piuttosto che agire con ricorso per decreto ingiuntivo (a cui verosimilmente seguirebbe una opposizione), avviare direttamente una procedura civile ordinaria, con un risparmio di tempo notevole.

All’interno di una procedura civile ordinaria, le parti hanno il dovere di presentare una documentazione di supporto alla propria dichiarazione, successivamente il giudice in Tribunale, attraverso una o più udienze, prenderà una decisione in merito al caso in questione.

A differenza dell’Italia, la causa civile in Germania risulta più fluida, rapida ed efficiente senza molteplici intoppi e serrati formalismi che non consentono il rapido svolgimento della stessa. Inoltre, il giudice tedesco può in base ad una posizione di imparzialità, richiedere per iscritto chiarimenti in merito ai fatti e sulle pretese delle parti. Ciò, permette di risolvere in modo rapido ed in alcuni casi anche in anticipo molti argomenti preliminari, che in caso contrario si prolungherebbero sino alla fine del processo.

Generalmente, dalla documentazione richiesta e dalle indicazioni del giudice, si intuisce prima, in alcuni casi anche alla prima udienza, quale sarà probabilmente l’esito della causa. Ciò consente alle parti di raggiungere prima della conclusione un accordo sulla base dell’andamento del processo, con un notevole risparmio di tempo e di denaro sia per creditore che per il debitore.

La nostra esperienza ci insegna che molto spesso il giudice, già alla prima udienza, fornisce indicazioni, suggerimenti e consigli per spingere e sollecitare le parti a trovare un accordo.

 

L’ingiunzione di pagamento europea

Com’è regolato il procedimento monitorio europeo?

L’ingiunzione di pagamento europea, è uno strumento utilizzato nel caso in cui vi sia una controversia transfrontaliera che riguarda due paesi diversi all’interno dell’Unione Europea.  Per esempio, si applica nel caso in cui un soggetto italiano risulti creditore di un debitore che risiede in Germania o viceversa.

La competenza giurisdizionale è regolata dalle norme ordinarie del diritto comunitario.

In Germania vi è un unico tribunale competente su tutto il territorio nazionale per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento europea ed è quello di Berlino Wedding (Amtsgericht Berlin – Wedding).

La procedura è da considerare semplice e veloce:

  • È scritta e si utilizzano moduli standard;
  • Non vi sono udienze, se non per l’opposizione;
  • Non vi è l’obbligo di allegare una documentazione.

Il creditore, può proporre il procedimento d’ingiunzione europeo in alternativa a quello interno, quando:

  • si trovi in una controversa transfrontaliera,
  • il credito è inerente al settore commerciale o civile,
  • il credito è liquido, esigibile e non contestato.

Il procedimento d’ingiunzione è escluso per i settori amministrativi, fiscali, testamentari, doganali e fallimentari.

Potete approfondire l’argomento nella nostra sezione internazionale: il decreto ingiuntivo europeo.

Mentre con la causa ordinaria il creditore sollecita il debitore a costituirsi in giudizio e a confrontarsi con la domanda, le ragioni esposti e i documenti da lui prodotti, tramite la procedura di ingiunzione europea, il creditore si limita a compilare un modulo.

Il debitore, entro il termine fissato, dovrà decidere se pagare oppure fare opposizione. Anche l’opposizione di parte debitrice tuttavia si fa compilando un semplice formulario e senza necessità di addurre alcuna ragione.

La procedura europea di recupero crediti di modesta entità

Cosa fare per crediti di importo inferiore a 5000 Euro?

 Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, è disciplinato dal Regolamento UE 2421/2015 è una procedura giudiziale semplificata, attraverso la quale è possibile presentare un reclamo nei confronti di un’impresa, un’organizzazione oppure un cliente, purché si trovino in un Paese dell’Unione Europea (ad eccezione della Danimarca) diverso dal proprio.

Il procedimento riguarda le controversie civili e commerciali per un importo non superiore a 5000 €, e costituisce un’alternativa ai procedimenti nazionali, inoltre la procedura è prevalentemente scritta ed economica, infine attraverso tale procedimento la controversia si risolve in tempi più rapidi.

Non è invece possibile utilizzare il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, nelle controversie relative a stato e capacità delle persone fisiche, nelle controversie di diritto di famiglia, all’interno dei fallimenti, nelle controversie in materia amministrativa e fiscale.

La procedura si compone di diverse fasi, inizialmente dovrà essere inviato il modulo all’organo giurisdizionale competente, successivamente il tribunale può richiedere la compilazione di un ulteriore modulo per avere più informazioni, entro 14 giorni il tribunale deve notificare i moduli al debitore che a sua volta potrà compilare un modulo di replica entro 30 giorni. Infine il tribunale, entro 30 giorni dalla replica del debitore o dalla scadenza del relativo termine, dovrà emettere una sentenza, richiedere ulteriori dettagli o ordinare la presenza delle parti ad un’udienza.

Infine, la sentenza del tribunale, al pari di un decreto ingiuntivo europeo, è esecutiva e direttamente applicabile in tutti gli Stati dell’Unione Europea.

L’esecuzione forzata in Germania

Una volta ottenuto il titolo, questo come viene messo in esecuzione?

Se avete stabilito nelle clausole o nelle condizioni generali del Vostro contratto che il tribunale italiano è quello competente, allora potreste dare il via alle azioni legali, al fine di far riconoscere il Vostro credito, anche in Italia. Ovviamente va sempre attentamente valutato quale sarà la strada migliore nel caso concreto.

Comunque sia, anche dopo aver ottenuto una sentenza in Italia, questa – se il debitore, oppure i beni su cui soddisfarsi, si trovano in Germania – deve essere eseguita nell’ambito del diritto tedesco.

Il titolo esecutivo europeo è un certificato che accompagna una decisione giudiziaria, un atto pubblico o una transazione giudiziaria e che consente al documento a cui si riferisce di circolare liberamente nell’Unione Europea.

Anche in Germania, così come avviene in Italia, un’esecuzione può essere intrapresa solo sulla base di un valido titolo esecutivo, notificato alla controparte e munito di formula esecutiva.

È ormai constatato che le sentenze emesse dai tribunali dei paesi membri dell’Unione sono riconosciute anche nel resto dell’Unione Europea, pertanto, sia la sentenza italiana che quella tedesca costituiscono un valido titolo per intraprendere l’esecuzione forzata di un credito sia in Germania che in Italia. Va però precisato che in entrambi i casi occorre richiedere un apposito certificato.

Il regolamento UE 1215/2012 disciplina la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e ha l’obiettivo di consentire in modo veloce ed efficiente la circolazione delle decisioni giudiziarie all’interno dell’UE.

La competenza in materia di esecuzione dipende dalla natura del credito (se il titolo di credito è di tipo pecuniario oppure l’esecuzione di un determinato comportamento di fare o non fare). In base a questa verrà stabilità l’autorità competente che, per la Germania, sono:

  • l’ufficiale giudiziario: competente in materia di pignoramento di beni mobili e consegna di beni;
  • il tribunale: compete l’esecuzione forzata di crediti pecuniari in ambito immobiliare;
  • il giudice adito in primo grado: compete per l’esecuzione di un obbligo di fare o non fare;
  • il funzionario catastale: per le questioni immobiliari.

Nei casi in cui la procedura ordinaria rischia di produrre effetti in modo tardivo, può essere necessario adottare provvedimenti provvisori. In questi casi il codice di procedura civile tedesco individua due possibilità:

  • il sequestro conservativo, volto a tutelare i crediti pecuniari;
  • l’esecuzione provvisoria ingiunta dal tribunale con lo scopo di garantire un credito di altra natura.

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