Il decreto ingiuntivo europeo

Il decreto ingiuntivo europeo: come funziona

Dalla fine dell’anno 2008 è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1896/2006 (successivamente in parte modificato e integrato dal Regolamento UE 2421/2015) che disciplina l’ingiunzione di pagamento europea. Si tratta di un mezzo con il quale all’interno della Comunità europea si è cercato di consentire ai creditori una tutela efficace in tempi rapidi, in alternativa agli strumenti messi a disposizione dai singoli ordinamenti nazionali.

È uno strumento di grande rilevanza, in quanto il titolo non necessita di alcun riconoscimento da parte di un qualsiasi tribunale straniero in merito alla sua esecutività. Inoltre, per ottenerlo sono previsti requisiti meno stringenti e più favorevoli al creditore, rispetto al decreto ingiuntivo italiano.

A differenza del titolo esecutivo europeo (TEE), che ha eliminato il c.d. exequatur e consiste nella possibilità di avviare un’esecuzione in un altro Stato membro dell’UE, sulla base di una semplice conferma da parte dell’autorità competente mediante apposito certificato, l’ingiunzione di pagamento europea (IPE) è una vera e propria decisione giudiziaria adottata in virtù di un procedimento comune agli Stati membri.

Si fa riferimento quindi al titolo esecutivo europeo se il giudice nazionale si è già pronunciato in merito ad una controversia con una procedura interna e l’esecuzione deve avvenire all’estero. Ciò potrebbe avvenire, per esempio, quando un creditore ottiene un decreto ingiuntivo e successivamente il debitore si traferisce all’estero. In questo caso il creditore deve ottenere il riconoscimento della decisione interna, in modo da poterla eseguire nello Stato estero di riferimento.

Il decreto ingiuntivo europeo invece è, come abbiamo visto, la procedura formazione di una decisione giudiziaria direttamente eseguibile in tutti gli Stati della Comunità Europea. Questa si applica:

  • alle sole controversie transfrontaliere, ossia quelle dove almeno una delle parti ha la residenza o il domicilio in uno Stato diverso da quello del giudice adito;
  • alle sole controversie in materia civile e commerciale e non anche, ad esempio, in materia doganale o amministrativa.

La procedura prevista risulta piuttosto semplice e snella, in quanto:

  • si svolge per iscritto mediante la compilazione di un modulo standard;
  • non vi sono udienze;
  • non vi è l’obbligo di allegare alcuna documentazione.

Il credito per cui si procede, per il quale non sono previsti limiti di importo, deve avere determinate caratteristiche:

  • deve essere quantificato nel suo preciso ammontare, cioè liquido;
  • deve riguardare un credito scaduto, cioè essere esigibile;
  • non deve trattarsi di un credito

In merito alla competenza giurisdizionale per le azioni proposte secondo il procedimento di ingiunzione europeo, il principio fondamentale sancito dal Regolamento UE 2012/2015 indica che la competenza spetta al giudice dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto. Il domicilio va definito e determinato sulla base della legge nazionale del giudice adito, per le persone giuridiche o società si farà invece sempre riferimento alla sede legale.

Il citato Regolamento indica, inoltre, una serie di casi in cui il convenuto può essere chiamato davanti al giudice di un altro Stato membro. Sono i casi delle competenze speciali o esclusive, ad esempio in materia di assicurazione o lavoro.

Per quanto concerne la procedura nel dettaglio, la domanda di ingiunzione di pagamento europea si propone mediante compilazione del Modulo A (allegato al Regolamento): l’istante non ha necessità di fornire la prova dell’esistenza del credito ma solo l’onere di indicare le prove di cui dispone. Tali prove non dovranno essere necessariamente prove precostituite come quelle documentali, ma possono essere anche prove c.d. costituende, come la testimonianza, l’ispezione o la perizia.

Il giudice adito può rifiutare la richiesta dell’istante quando manca di giurisdizione o competenza. Invece, i motivi che possono indurre il giudice a rigettare la domanda sono:

  • quando il credito non è transfrontaliero,
  • quando riguarda una materia esclusa dall’ambito di applicazione del Regolamento,
  • quando il credito non è liquido o non esigibile o infondato,
  • quando la domanda è incompleta o errata.

Va precisato che il provvedimento con cui il giudice rigetta la domanda non è impugnabile. Tuttavia il ricorrente può presentare una nuova domanda di ingiunzione di pagamento europea o ricorrere ad altri strumenti.

Nel caso contrario, se l’autorità giurisdizionale ritiene soddisfatti i requisiti di rito, emetterà attraverso la compilazione del modulo E un’ingiunzione di pagamento europea (IPE), che dovrà essere notificata successivamente all’ingiunto a cura dell’istante.

Secondo l’art. 12 del Regolamento citato, l’ingiunzione di pagamento informa il convenuto:

  • che l’ingiunzione è stata emessa in base alle informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice;
  • che tale ingiunzione ha forza esecutiva salvo opposizione entro 30 giorni;
  • che, se verrà presentata opposizione, il procedimento proseguirà dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine.

I documenti che verranno trasmessi tramite notifica al convento saranno:

  • l’ingiunzione di pagamento europea (Modulo E),
  • una copia del modulo della domanda (Modulo A),
  • il modulo per proporre opposizione (Modulo F).

Per quanto concerne i modi di notifica, l’art. 13 del Regolamento indica diverse alternative per la notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto:

  • la notifica in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal convenuto e dalla persona competente che ha provveduto alla notifica in cui si dichiara che il convenuto ha ricevuto l’atto o ha rifiutato di riceverlo;
  • la notifica a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento (postale) datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto;
  • la notifica con mezzi elettronici, in particolare mediante l’utilizzo della posta elettronica (certificata), attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto.

In assenza di opposizione entro 30 giorni dalla notifica, il decreto ingiuntivo europeo, attraverso l’utilizzo del Modulo G, viene dichiarato esecutivo. Successivamente, divenuta esecutiva nello Stato membro d’origine, l’ingiunzione è riconosciuta e può essere eseguita direttamente negli altri Stati membri dell’UE, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Il destinatario del decreto ingiuntivo europeo potrebbe chiedere che venga rifiutata l’esecuzione solo se l’ingiunzione di pagamento risulti incompatibile con una decisione o ingiunzione emessa anteriormente in uno Stato membro, a condizione che:

  • la pronuncia precedente riguarda una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti;
  • la pronuncia ha i requisiti per essere riconosciuta nello Stato d’esecuzione;
  • il convenuto non avrebbe avuto la possibilità di far valere l’incompatibilità nel nello Stato membro in cui ha avuto luogo il procedimento.

Il termine di 30 giorni per proporre opposizione inizia a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l’ingiunzione è stata notificata e comprende i sabati, le domeniche ed i giorni festivi. Se il termine dei 30 giorni cade in un giorno festivo, di sabato o di domenica, il termine sarà rinviato al giorno seguente.

In caso di opposizione, il procedimento potrà proseguire – in base alla scelta che deve essere fatta preventivamente dal creditore procedente – in uno dei seguenti modi:

  • con il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (laddove applicabile);
  • con il procedimento ordinario interno.

L’onere di dare avvio al procedimento scelto, spetta comunque al creditore, altrimenti il procedimento si estingue. Il ricorrente può anche scegliere che, in caso di opposizione, la procedura si interrompa.

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