Certificato Successorio Europeo
Il Certificato Successorio Europeo: che cos’è?
Il Certificato Successorio Europeo è stato istituito con il Regolamento UE n. 650/2012 e nasce con lo scopo di armonizzare la disciplina delle successioni nell’ambito dei Paesi della Comunità Europea e di risolvere i conflitti di norme relativamente a tale materia.
Il «certificato successorio europeo» è quel certificato rilasciato (secondo un modello standard) dall’autorità di uno Stato membro dell’Unione Europea, che attesta:
- la qualità di erede o di legatario (oppure di esecutore testamentario o amministratore dell’eredità);
- i relativi diritti o poteri.
Il certificato successorio europeo, per sua natura, è destinato ad essere esibito in uno o più Stati europei diversi, rispetto a quello di emissione, e quindi a circolare ed essere usato direttamente all’interno di tutta l’Unione Europea, senza alcun bisogno di legalizzazione o di altra forma di riconoscimento.
L’esigenza di armonizzazione deriva dal fatto che sono diversi i mezzi e gli strumenti adottati e previsti dai singoli ordinamenti europei relativamente alla prova legale della propria qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore di eredità.
Alcuni Paesi, come, ad esempio, la Grecia e la Germania (Erbschein) richiedono un provvedimento giudiziale che attesti tale qualità, oppure, come in Austria, che disponga l’immissione in possesso dei beni ereditari in favore degli eredi. Il relativo provvedimento del giudice, sia esso di attestazione della qualità di erede che di immissione nel possesso, costituisce il titolo per la voltura delle proprietà immobiliari.
In altri Paesi, per attestare la qualità di erede o legatario, si utilizza l’atto di notorietà. È il caso di Francia e Belgio, dove consta di un atto pubblico che contiene la dichiarazione solenne fatta dinanzi a testimoni. In alcuni Paesi anglosassoni poi, gli eredi non acquistano la proprietà dei beni ereditari con l’apertura della successione, ma solo successivamente, al termine dell’attività svolta da un soggetto (amministratore o esecutore) appositamente nominato. A questo soggetto è affidato l’incarico e il compito di gestire la successione, di pagare i debiti ereditari e, infine, di trasferire agli eredi e legatari l’attivo o i beni residui.
A causa delle differenze tra le diverse modalità di attestazione della qualità di erede nei singoli paesi, spesso era difficile, per non dire impossibile, utilizzare il relativo documento nazionale all’estero. Infatti, non di rado si era costretti a provvedere a una nuova attestazione della qualità di erede secondo le forme e la normativa del paese di destinazione. Tutto ciò, a prescindere dalla complessità delle procedure, creava anche indubbie problematiche di tempi e di costi.
Il grande vantaggio del certificato successorio europeo è proprio quello di avere la medesima efficacia in tutti i Paesi europei.
Chi emette il certificato successorio europeo?
Il Regolamento UE n. 650/2012 innanzitutto stabilisce che competente ad emettere il certificato è lo Stato la cui legge nazionale (in base alle norme del regolamento) risulti applicabile alla successione.
Quindi, preliminarmente, andrà verificato se il de cuius di cittadinanza diversa rispetto al luogo di sua ultima residenza, abbia optato (nei casi consentiti e secondo le modalità previste dal regolamento) per l’applicazione, alla sua successione, della propria legge nazionale. In tal caso sarebbe competente il suo Stato di appartenenza (e, all’interno di tetto Stato, il tribunale o l’autorità a cui risulta affidato tale compito) ad emettere il certificato.
In assenza di una simile scelta da parte del de cuius, competente ad emettere il certificato successorio europeo è lo Sato in cui egli aveva la residenza abituale al momento della sua morte.
Tuttavia, il concetto di residenza abituale non coincide con quello di residenza anagrafica, ma deve consiste in «una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto», come precisato all’interno del Regolamento. Questo comporta che non è stata del tutto eliminata la possibilità di contrasti che potrebbero derivare da una diversa valutazione, o da un diverso accertamento, da parte di autorità di Stati diversi del luogo di residenza abituale. In tal caso potrebbe quindi verificarsi che vengano emessi, in relazione alla medesima successione, più certificati successori europei, da Stati diversi e secondo le rispettive norme.
Inoltre, secondo quanto previsto nel regolamento, se il de cuius, al momento della sua morte, non aveva la residenza abituale in nessuno Stato membro, la competenza appartiene allo Stato in cui si trovano i beni ereditari:
- se si tratta di un proprio cittadino;
- o, comunque, di una persona che precedentemente (nei precedenti 5 anni) ha avuto lì la propria residenza abituale.
Il certificato successorio verrà emesso sulla base della legge dello Sato (anche non europeo) in cui il de cuius aveva la residenza abituale al momento del decesso.
In assenza dei suddetti presupposti, lo Stato in cui si trovano i beni ereditari sarà comunque competente ad emettere il certificato, ma limitatamente a suddetti beni ed in base alla propria legge nazionale.
Come si ottiene il certificato successorio europeo ?
Chi richiede il rilascio del certificato successorio europeo, ha l’onere di fornire all’autorità competente tutte le informazioni di cui dispone e le relative prove. Quest’ultima, prima di poter rilasciare il certificato, deve verificare le indicazioni fornite e le relative prove prodotte con la domanda.
Nei Paesi in cui il rilascio è affidato agli organi giurisdizionali questi, conseguentemente, hanno maggiori possibilità di fare indagini o provvedere ad una istruzione probatoria. Invece, quando il procedimento è affidato ad un notaio (come in Italia), questo non dispone dei medesimi poteri e può al massimo indicare le lacune che ravvisa nella domanda dinanzi a lui proposta.
In ogni caso, completata la procedura, l’autorità che emette il certificato conserva l’originale e ne rilascia copie autentiche su richiesta. Legittimato a richiedere copia è chiunque dimostri di avere un interesse giuridicamente apprezzabile. Quindi non solo gli eredi, ma anche, ad esempio, gli eventuali creditori degli eredi o legatari. Questi, si badi bene, non sono legittimati a richiedere l’emissione del certificato, ma solo a chiedere copia di un certificato che risulti già emesso.
Errori e rettifica, modifica e revoca del certificato
La stessa autorità a cui compete l’emissione del certificato successorio europeo è anche competente a decidere sulla sua eventuale rettifica, modifica o revoca.
Se viene avanzata una simile istanza, in presenza di esigenze cautelari, esiste inoltre la possibilità di sospendere provvisoriamente l’efficacia del certificato in attesa della decisione finale.
Va precisato che il ricorso avente ad oggetto la richiesta di modifica o revoca del certificato deve essere necessariamente proposto davanti ad un’autorità giudiziaria. Ciò anche nei paesi in cui l’emissione del certificato è affidata al notaio.
Riassumendo quindi possiamo dire che:
- il certificato successorio europeo attesta la propria qualità di erede (legatario, esecutore testamentario) di una persona;
- è valido ed efficace (direttamente e senza ulteriori adempimenti) in tutti gli Stati europei;
- viene emesso dal Tribunale o dal Notaio (a seconda del Paese);
- va richiesto mediante la compilazione di un formulario prestabilito.